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falco666 Scrivere " di Marco Travaglio
Tra le balle spaziali che circolano in questi giorni a proposito della bocciatura del lodo della vergogna, la più notevole riguarda la presunta retromarcia della Corte costituzionale, che nella sentenza del 2004 sul lodo Maccanico-Schifani non avrebbe eccepito nulla sull'uso di una legge ordinaria, anziché costituzionale, per derogare all'articolo 3 della Carta, mentre l'altroieri ha giudicato illegittimo il lodo Alfano proprio perché fatto con legge ordinaria. Si tratta di una bugia pietosa per salvare la faccia non solo ad Al Fano e al suo mandante e utilizzatore, ma anche al capo dello Stato, che quel lodo firmò (e forse ispirò) due estati fa, sostenendo per giunta che esso recepiva le indicazioni precedenti della Consulta e quindi non appariva manifestamente incostituzionale. In realtà, nella sentenza del 13 gennaio 2004 firmata dall’allora presidente Riccardo Chieppa e dal redattore Francesco Amirante, si faceva più volte riferimento all'articolo 138 della COstituzione, quello che regolamenta le leggi costituzionali. Prima i giudici ricordavano che il Tribunale di Milano aveva chiesto alla Corte di annullare il lodo Schifani anche perché “attribuisce alle persone che ricoprono una delle menzionate alte cariche dello Stato una prerogativa non prevista dalle citate disposizioni della Costituzione, che verrebbero quindi ad essere illegittimamente modificate con legge ordinaria, in violazione anche dell’art. 138 Cost.”. Poi aggiungevano: “Né va omesso di considerare che il principio di eguaglianza rientra tra i principi fondanti della Carta costituzionale, derogabile solo dalla stessa Costituzione o con modifiche costituzionali adottate ai sensi dell’art. 138 Cost., come risulta confermato dal fatto che tutte le prerogative riguardanti cariche o funzioni costituzionali sono regolate da fonti di tale rango”. Più avanti, la Corte osservava che per creare un «regime differenziato» rispetto al principio di eguaglianza fra tutti i cittadini sancito dall'articolo 3, occorre prevedere limiti ben precisi, che né il lodo Maccanico-Schifani né l'Alfano contemplavano: “Il principio di eguaglianza comporta infatti che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo il livello che l’ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione. Nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione”. Valori costituzionali, ai quali ovviamente non si può derogare con legge ordinaria: “Alle origini dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali”. Più chiaro di così...Alla fine, tirando le somme, la Consulta individuava ben quattro profili di
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